L'apertura di un accesso o passo carrabile su una strada comunale viene autorizzata in tutti i casi in cui è necessario il transito di veicoli fra una sede stradale pubblica e uno spazio privato, quale ad esempio l'interno di una proprietà confinante, cortili, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante.
Tali spazi privati devono comunque essere idonei alla sosta o allo stazionamento di veicoli. In caso di cambio di destinazione d'uso il titolo autorizzativo è revocato.
Si considera passo carrabile anche l'accesso a una strada privata a esclusivo uso privato: l'autorizzazione vale per tutti i frontisti all'interno della strada privata e il cartello va sempre posto all'inizio della strada stessa.
Gli accessi devono essere realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.
L'autorizzazione non consente l'utilizzo dell'area relativa al passo carrabile come zona di sosta anche temporanea, o per lo scarico merci; neppure per i titolari stessi dell'autorizzazione.